ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “G. BINOTTI”

Viale Martiri della Libertà, 12  -   61045  -  Pergola   (PU)

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ACCORDO INTEGRATIVO D’ISTITUTO PER IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

 

Visto il D. Lgs. 626/94, come modificato dal IX Lgs. 242/96, e succ. mod.;

Visto il D. Lgs. 81/2008 Testo unico in materia della salute e della sicurezza;

 

Visto l’Accordo riguardante il “Rappresentante per la sicurezza” del 07/05/1996 tra ARAN e Confederazioni rappresentative, nonché il provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05/06/ 1996 e il successivo Contratto Collettivo Quadro riguardante il Rappresentante per la sicurezza;

 

Ø      visto l’art. 4 punto e) del C.C.N.L. comparto scuola ‘99;

 

Ø      visti gli articoli 57 e 58 del Contratto collettivo nazionale integrativo ‘99;

 

Ø      visto il D.M. 382/1998 Mi P.I. afferente la sicurezza nei luoghi di lavoro;

 

Ø      vista la circolare del 29/04/1999 n. 119, Mm. P.I. con cui sono state date indicazioni attuative, nonché le note prot. N. D7/4988 e D7/4989 del 06/11/1998 indirizzate rispettivamente agli Uffici periferici e centrali della Pubblica Istruzione;

 

le parti convengono e stipulano quanto segue

 

Sono parti del presente contratto integrativo d’Istituto:

 

          per la parte pubblica il Dirigente scolastico ai sensi dell’art. 7 comma 1 punto III lettera a) del CCNL 2007;

          per la parte privata la delegazione avente titolo alla stipula del presente accordo ai sensi dell’art. art. 7 comma 1 punto III lettera b) del CCNL 2007.

 

 

Art.1.   IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA (RLS)

 

Per questa Istituzione Scolastica  avente numero di dipendenti fino a 200 viene designato un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, d’ora in avanti chiamato RLS.  Il  RLS si individua nell’ambito delle RSU.

 

Art. 2.    PERMESSI RETRIBUITI ORARI

 

Per l’espletamento delle attività previste dal art. 19 D. Lgs. 626/94 il RLS, oltre ai permessi per i compiti delle RSU, utilizza ulteriori n. 40 ore annue di appositi permessi retribuiti.

Per l’espletamento dei seguenti ulteriori adempiménti specifici non viene utilizzato il predetto monte ore e l’attività svolta è considerata a tutti gli effetti tempo di lavoro appositamente retribuito (art. 19 D. Lgs. 626/94, punti b, e, d, g, i ed e):

          consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione e programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva;

          consultazione sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;

          consultazione in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 22, comma 5 del D.Lgs 626/94;

          frequenza di corsi per una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall’art. 22 D.Lgs. 626/94;

          formulazione delle osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;

          partecipazione alla riunione periodica di cui all’art. 11 D.Lgs. 626/94;

 

Art. 3 - PROCEDURE PER LA ELEZIONE O DESIGNAZIONE

 DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA.

 

All’atto della costituzione delle RSU il candidato a rappresentante per la sicurezza viene individuato tra i candidati proposti per l’elezione delle RSU. Nel caso in cui sia già costituita la RSU si applica la seguente procedura:

 

     a) entro 30 giorni dalla stipula del seguente accordo il RLS è designato   tra i componenti della RSU alloro interno;

 

     b) nel caso di dimissioni delle RSU il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 gg.; in tale ipotesi allo stesso RLS spettano i permessi previsti per la sua funzione rapportati al periodo di esercizio della funzione medesima;

 

     c) l’elettorato passivo del RLS è riservato ai componenti della RSU e resta in carica per un triennio

 

     d) i componenti delle RSU, previo accordo, possono decidere la turnazione annuale dell’incarico di RLS, fermo restando la copertura del triennio e delle relative incombenze con programmata continuità;

 

     e) dopo la definitiva designazione del RLS è data notizia, con estratto del relativo verbale, al Dirigente scolastico

 

Art. 4 - ATTRIBUZIONE DEL RLS

 

 Ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 626/94, le parti concordano quanto di seguito specificato:

 

a) accesso ai luoghi di lavoro

 

i soggetti firmatari del presente accordo hanno accesso ai locali dell’istituto scolastico, anche durante le ore di lavoro, salvaguardando, per quanto possibile, le attività di docenza e scolastiche, dando preventiva comunicazione al Dirigente scolastico.

Tali visite possono svolgersi congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi designato.

 

b) modalità di consultazione

 

in tutte le ipotesi in cui il D. Lgs. 626/94 prevede l’obbligo del datore di lavoro (Dirigente scolastico) di consultare il RLS, tale consultazione dovrà essere efficace, effettiva e tempestiva; pertanto il Dirigente scolastico consulta preventivamente il RLS su tutti quegli eventi per i quali la disciplina normativa prevede un intervento consultivo dello stesso RLS.

In occasione della consultazione il RLS formula proposte e opinioni sulle tematiche oggetto della consultazione.

La consultazione deve essere verbalizzata e in tale verbale, depositato agli atti dell’Istituto, sono riportate le osservazioni e proposte del RLS.

Il verbale così redatto è firmato dalle parti e copia conforme è immediatamente rilasciata al RLS, nonché ai soggetti di cui all’art. 7, comma 1, punto 3 lettera b) del CCNL 2003/2005  (RSU e Rappresentanti delle OO. SS. firmatarie).

Il RLS è comunque consultato preventivamente sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sulla valutazione del piano dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’Istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all’organizzazione dei corsi di formazione di cui all’art. 22 comma 5 del D. Lgs. 626/94.

Il Dirigente scolastico prende provvedimenti afferenti la sicurezza in piena autonomia e relativa responsabilità, ma deve motivare le scelte, atti e comportamenti difformi dalle proposte del RLS.

 

c)Informazione e documentazione

 

il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione di cui alle lettere e) ed f) del comma i) del D. Lgs. 626/94. Ha inoltre diritto di consultare, anche estraendone copia, il “rapporto di valutazione dei rischi” di cui all’art. 4 comma 2 D. Lgs. 626/94, custodito presso l’Istituzione scolastica.

Il Dirigente scolastico, inoltre, previa istanza, fornirà al RLS nonché ai soggetti di cui  all’art. 7, comma 1, punto 3 lettera b) del CCNL 2003/2005 (Rappresentanti delle OO. SS. firmatarie), anche previa estrazione di copia di eventuali documenti, tutte le informazioni afferenti direttamente o indirettamente la sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese quelle afferenti l’igiene e la salute dei lavoratori e dei discenti.

 

Art. 5 - FORMAZIONE DEL RLS

 

Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall’art. 19 lett. g) del D. Lgs. 626/94.

Gli oneri economici di tale formazione sono a carico dell’Amministrazione e il RLS potrà usufruire, durante il periodo di formazione, di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività.

Il programma base di formazione deve essere di almeno 32 ore e deve comprendere:

          conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

          conoscenze generali sui rischi dell’attività svolta e sulle relative misure di prevenzione e protezione;

          metodologie sulla valutazione del rischio;

          metodologie minime delle comunicazioni.

 

E onere del Dirigente scolastico promuovere aggiornamenti, anche alla luce di nuove innovazioni, che abbiano rilevanza nella materia della sicurezza del lavoro.

 

Art. 6 -  RIUNIONI PERIODICHE

 

Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 626/94 le riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi sono convocate con almeno lO giorni di anticipo e con Ordine del Giorno specifico.

Il RLS, sempre entro 10 gg. prima della riunione, deve essere messo in condizioni di potervi partecipare effettivamente e proficuamente. All’uopo viene informato preventivamente, anche con la consegna di atti e documenti, delle materie poste all’Ordine del Giorno.

Della riunione viene redatto verbale firmato dalle parti e notificato nei termini e modalità ed ai soggetti di cui al punto 4 lett. b) del presente accordo.

Il RLS, ove si presenti una situazione di rischio o di variazione delle condizioni di sicurezza, può chiedere che venga immediatamente convocata la riunione.

 

 

Art. 7 -  STRUMENTI PER L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI

 

Il RLS è autorizzato ad accedere all’interno dell’Istituto ed utilizzare il locale messo a disposizione delle RSU o altro idoneo ed equivalente locale. Egli può utilizzare la linea telefonica per le incombenze di cui al D. lgs. 626/94, nonché materiale di segreteria all’uopo messo a disposizione dal Direttore scolastico che provvede, previa richiesta, a fornire il RLS di pubblicazioni specifiche in materia di sicurezza del lavoro.

 

PERGOLA,   20/10/2010

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                        PER LA RSU

 

F.TO Angelo Verdini         __________ F.TO  Massimo Albertini       __________________

 

                                                                        Giovanna Cecconi      ______ASSENTE____

 

                                                                F.TO Franca Tittoni                        __________________

 

LE OO.SS.

 

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