ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE “G. BINOTTI”
Viale Martiri della Libertà, 12 -
61045 - Pergola
(PU)
( tel. e fax 0721/734322 – 0721/735555 –
0721/734130
C.M. PSIC83400E - C.F. 90020710415
ACCORDO INTEGRATIVO D’ISTITUTO PER IL RAPPRESENTANTE
PER LA SICUREZZA
Visto il D. Lgs. 626/94, come modificato dal IX Lgs.
242/96, e succ. mod.;
Visto il D. Lgs. 81/2008 Testo unico in materia della salute e della
sicurezza;
Visto l’Accordo
riguardante il “Rappresentante per la sicurezza” del 07/05/1996 tra ARAN e
Confederazioni rappresentative, nonché il provvedimento di autorizzazione del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 05/06/ 1996 e il successivo Contratto
Collettivo Quadro riguardante il Rappresentante per la sicurezza;
Ø
visto l’art. 4
punto e) del C.C.N.L. comparto scuola ‘99;
Ø
visti gli
articoli 57 e 58 del Contratto collettivo nazionale integrativo ‘99;
Ø
visto il D.M.
382/1998 Mi P.I. afferente la sicurezza nei luoghi di lavoro;
Ø
vista la
circolare del 29/04/1999 n. 119, Mm. P.I. con cui sono state date indicazioni
attuative, nonché le note prot. N. D7/4988 e D7/4989 del 06/11/1998 indirizzate
rispettivamente agli Uffici periferici e centrali della Pubblica Istruzione;
le parti convengono e stipulano quanto segue
Sono parti del presente
contratto integrativo d’Istituto:
—
per la parte
pubblica il Dirigente scolastico ai sensi dell’art. 7 comma 1 punto III lettera
a) del CCNL 2007;
—
per la parte
privata la delegazione avente titolo alla stipula del presente accordo ai sensi
dell’art. art. 7 comma 1 punto III lettera b) del CCNL 2007.
Art.1. IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA (RLS)
Per questa Istituzione
Scolastica avente
numero di dipendenti fino a 200 viene designato un Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza, d’ora in avanti chiamato RLS. Il RLS
si individua nell’ambito delle RSU.
Art. 2. PERMESSI RETRIBUITI ORARI
Per l’espletamento delle
attività previste dal art. 19 D. Lgs. 626/94 il RLS,
oltre ai permessi per i compiti delle RSU, utilizza ulteriori n. 40 ore annue
di appositi permessi retribuiti.
Per l’espletamento dei
seguenti ulteriori adempiménti specifici non viene utilizzato il predetto monte
ore e l’attività svolta è considerata a tutti gli effetti tempo di lavoro
appositamente retribuito (art. 19 D. Lgs. 626/94,
punti b, e, d, g, i ed e):
—
consultazione
preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione e programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda
ovvero unità produttiva;
—
consultazione
sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di
prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
—
consultazione in
merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 22, comma 5 del D.Lgs 626/94;
—
frequenza di
corsi per una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista
dall’art. 22 D.Lgs. 626/94;
—
formulazione
delle osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti;
—
partecipazione
alla riunione periodica di cui all’art. 11 D.Lgs. 626/94;
Art. 3 - PROCEDURE PER LA ELEZIONE O DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE PER LA
SICUREZZA.
All’atto della
costituzione delle RSU il candidato a rappresentante per la sicurezza viene
individuato tra i candidati proposti per l’elezione delle RSU. Nel caso in cui sia già costituita la RSU si applica la seguente
procedura:
a) entro 30 giorni dalla stipula del
seguente accordo il RLS è designato tra
i componenti della RSU alloro interno;
b) nel caso di dimissioni delle RSU il
rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova
elezione e comunque non oltre 60 gg.; in tale ipotesi allo stesso RLS spettano
i permessi previsti per la sua funzione rapportati al periodo di esercizio
della funzione medesima;
c) l’elettorato passivo del RLS è riservato
ai componenti della RSU e resta in carica per un triennio
d) i componenti delle RSU, previo accordo,
possono decidere la turnazione annuale dell’incarico di RLS, fermo restando la
copertura del triennio e delle relative incombenze con programmata continuità;
e) dopo la definitiva designazione del RLS
è data notizia, con estratto del relativo verbale, al Dirigente scolastico
Art. 4 - ATTRIBUZIONE
DEL RLS
Ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 626/94, le parti concordano quanto di seguito
specificato:
a) accesso ai luoghi di
lavoro
i soggetti firmatari del
presente accordo hanno accesso ai locali dell’istituto scolastico, anche
durante le ore di lavoro, salvaguardando, per quanto possibile, le attività di
docenza e scolastiche, dando preventiva comunicazione al Dirigente scolastico.
Tali visite possono
svolgersi congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e
protezione o ad un addetto da questi designato.
b) modalità di
consultazione
in tutte le ipotesi in cui
il D. Lgs. 626/94 prevede l’obbligo del datore di
lavoro (Dirigente scolastico) di consultare il RLS, tale consultazione dovrà
essere efficace, effettiva e tempestiva; pertanto il Dirigente scolastico
consulta preventivamente il RLS su tutti quegli eventi per i quali la
disciplina normativa prevede un intervento consultivo dello stesso RLS.
In occasione della
consultazione il RLS formula proposte e opinioni sulle tematiche oggetto della consultazione.
La consultazione deve
essere verbalizzata e in tale verbale, depositato agli atti dell’Istituto, sono
riportate le osservazioni e proposte del RLS.
Il verbale così redatto è
firmato dalle parti e copia conforme è immediatamente rilasciata al RLS, nonché
ai soggetti di cui all’art. 7, comma 1, punto 3 lettera b) del CCNL 2003/2005 (RSU e Rappresentanti delle OO. SS.
firmatarie).
Il RLS è comunque
consultato preventivamente sulla designazione del responsabile e degli addetti
del servizio di prevenzione, sulla valutazione del piano dei rischi,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’Istituzione
scolastica; è altresì consultato in merito all’organizzazione dei corsi di
formazione di cui all’art. 22 comma 5 del D. Lgs.
626/94.
Il Dirigente
scolastico prende provvedimenti afferenti la sicurezza in piena autonomia e
relativa responsabilità, ma deve motivare le scelte, atti e comportamenti
difformi dalle proposte del RLS.
c)Informazione e
documentazione
il RLS ha diritto di
ricevere le informazioni e la documentazione di cui alle lettere e) ed f) del
comma i) del D. Lgs. 626/94. Ha inoltre diritto di
consultare, anche estraendone copia, il “rapporto di valutazione dei rischi” di
cui all’art. 4 comma 2 D. Lgs. 626/94, custodito
presso l’Istituzione scolastica.
Il Dirigente
scolastico, inoltre, previa istanza, fornirà al RLS nonché ai soggetti di cui all’art. 7, comma 1, punto 3 lettera b) del
CCNL 2003/2005 (Rappresentanti delle OO. SS. firmatarie), anche previa
estrazione di copia di eventuali documenti, tutte le informazioni afferenti
direttamente o indirettamente la sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese
quelle afferenti l’igiene e la salute dei lavoratori e dei discenti.
Art. 5 - FORMAZIONE DEL RLS
Il RLS ha diritto alla
formazione prevista dall’art. 19 lett. g) del D. Lgs.
626/94.
Gli oneri economici di
tale formazione sono a carico dell’Amministrazione e il RLS potrà usufruire,
durante il periodo di formazione, di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a
quelli già previsti per la sua attività.
Il programma base di
formazione deve essere di almeno 32 ore e deve comprendere:
—
conoscenze
generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene
e sicurezza nei luoghi di lavoro;
—
conoscenze
generali sui rischi dell’attività svolta e sulle relative misure di prevenzione
e protezione;
—
metodologie
sulla valutazione del rischio;
—
metodologie
minime delle comunicazioni.
E onere del Dirigente
scolastico promuovere aggiornamenti, anche alla luce di nuove innovazioni, che
abbiano rilevanza nella materia della sicurezza del lavoro.
Art. 6 - RIUNIONI PERIODICHE
Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs.
626/94 le riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi sono convocate
con almeno lO giorni di anticipo e con Ordine del Giorno specifico.
Il RLS, sempre entro 10 gg. prima della riunione,
deve essere messo in condizioni di potervi partecipare effettivamente e
proficuamente. All’uopo viene informato preventivamente, anche con la consegna
di atti e documenti, delle materie poste all’Ordine del Giorno.
Della riunione viene
redatto verbale firmato dalle parti e notificato nei termini e modalità ed ai
soggetti di cui al punto 4 lett. b) del presente accordo.
Il RLS, ove si presenti
una situazione di rischio o di variazione delle condizioni di sicurezza, può
chiedere che venga immediatamente convocata la riunione.
Art. 7 - STRUMENTI PER L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI
Il RLS è autorizzato ad
accedere all’interno dell’Istituto ed utilizzare il locale messo a disposizione
delle RSU o altro idoneo ed equivalente locale. Egli può utilizzare la linea
telefonica per le incombenze di cui al D. lgs.
626/94, nonché materiale di segreteria all’uopo messo a disposizione dal
Direttore scolastico che provvede, previa richiesta, a fornire il RLS di
pubblicazioni specifiche in materia di sicurezza del lavoro.
PERGOLA, 20/10/2010
IL DIRIGENTE SCOLASTICO PER
LA RSU
F.TO Angelo Verdini __________
F.TO Massimo
Albertini __________________
Giovanna
Cecconi ______ASSENTE____
F.TO Franca
Tittoni __________________
LE OO.SS.
__________________________